Art. 4.

      1. Alla data di inizio del funzionamento della corte di appello di cui all'articolo 1 gli affari pendenti davanti alla corte di appello di Bologna appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza della corte di appello di cui all'articolo 1, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di tale corte.
      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili nelle quali sono già state precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura

 

Pag. 4

civile, ai procedimenti penali per i quali è stato emesso il decreto che dispone il giudizio e agli affari di volontaria giurisdizione in corso alla data di inizio del funzionamento della corte di cui all'articolo 1, stabilita ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.